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Albino Iacovone: Reintrodurre i controlli esterni sugli atti degli enti locali

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In campo locale (in questo caso mi riferisco alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed altri enti locali) l’esercizio scorretto del potere è sicuramente dilagato dopo la troppo frettolosa prima riforma del titolo V° della Costituzione ( Governo D’ Alema ) con l’ eliminazione dei controlli in genere e, in particolare, dei Comitati Regionali di Controllo che esperivano sugli atti degli enti locali, nelle forme dell’annullamento o del riesame.

Anche altre riforme sulla pubblica amministrazione ( tipo la Bassanini), su questo versante, hanno giustamente lasciato sempre maggiore autonomia agli enti locali tant’è che anche i controlli e/o visti di legittimità sono stati eliminati, pur rimanendo quelli di regolarità tecnica e contabile, purtroppo affidati a funzionari che spesso sono assoggettati e omologati ai prevaricatori di riferimento, come ho potuto constatare in vicende processuali .

L’Autonomia, giusta in sé, è stata distorta in abuso e strumento di predazione, divenendo sinonimo di inefficienza, sprechi e inefficacia.
Alcuni contrappesi individuati dal legislatore, come ad esempio quello dei revisori dei conti (che da collegi costituiti dagli stessi membri elettivi dei Consigli, sono passati ad essere costituiti con persone esterne scelte tra quelle indicate dagli ordini professionali) , e quello dei nuclei di valutazione, sono risultati insufficienti.
Ugualmente insufficiente è il contrappeso costituito dalla istituzione del sindacato ispettivo ai sensi dell’ art.43 del T.U.E.L. , giacché i Consiglieri, pur con tanta buona volontà , si sono trovati a condurre una azione a forze impari nei confronti degli Organi esecutivi delle Amministrazioni, anche perché sono sprovvisti della possibilità di impugnativa per le vie legali degli atti censurabili; infatti, secondo il Tar, l’ impugnativa non è esperibile dai Consiglieri componenti dello stesso Consiglio, salvo che per la difesa di posizioni soggettive (come ad esempio dichiarazioni di decadenza dalla carica).

Ugualmente insufficiente è divenuta la funzione del Segretario Comunale e Provinciale (un tempo definiti i notai dei Comuni e Province), i quali una volta scardinati dalla struttura del Ministero dell’ Interno (e del Prefetto in sede periferica) sono rimasti assoggettati ai voleri del capo dell’Amministrazione per la realizzazione dei suoi obiettivi, purtroppo, non tutti e non sempre leciti e lodevoli.
In questo quadro poco rassicurante,è auspicabile che nella riforma costituzionale del titolo V, in corso di esame ed approvazione nel Parlamento Italiano,si colga l' occasione per reintrodurre i controlli esterni sugli atti degli enti locali e, se non si vogliono ripristinare i Comitati regionali di controllo,tornare ad un controllo da parte dello Stato sulla falsariga di quello che avveniva, ancor prima, con le Giunte provinciali Amministrative istituite presso le Prefetture.

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