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Ordinanza del Sindaco di Trivento: Tutti i cittadini devono"curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, sgombero della neve, la rottura del ghiaccio..."

I commenti: "La collaborazione del cittadino non si ORDINA ma si CHIEDE."

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Fotografia: Trivento nevicata Gennaio 2017

 

Il Sindaco di Trivento con una ordinanza affronta le misure per l'emergenza neve e ordina ai triventini di:

"ORDINA:

Ai proprietari, agli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, sgombero della neve, la rottura del ghiaccio e lo spargimenti di materiale antisdrucciolo, evitando di versare acqua che possa con il freddo creare lastre di ghiaccio;

A chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede da pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul l’esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie;"

E  continua

L’inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da euro 25,00 ad euro 150,00)

L'ordinanza ha suscitato stupore e commenti, significativo il commento Fb di:

Gianfranco Mazzei

17 ore fa Â· 

L'ultima trovata del sindaco:
ha ORDINATO a tutti i cittadini di Trivento (anche ai vecchietti) di spalare la neve dal marciapiede di fronte al proprio fabbricato per tutta la sua lunghezza, stabilendo una multa per chi non lo fa.
Penso che un Sindaco dovrebbe sapere che la proprietà del marciapiede appartiene al Comune e, quindi il Comune DEVE provvedere alla sua pulizia.
La collaborazione del cittadino non si ORDINA ma si CHIEDE.

#InsiemePerTrivento

 

Di seguito il testo dell'ordinanza integrale

Il SINDACO

Richiamati l’art. 24, 25 e 26 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Commissariale n. 87 del 14/10/1971 che stabilisce le norme per lo sgombero della neve in luoghi privati o comunque aperti al pubblico impartendo le modalità e le cautele necessarie perché tale lavoro possa avvenire regolarmente;

Considerato che:

  • gli eventi meteorici verificatisi nelle giornate del 5 gennaio 2017 e seguenti hanno comportato una situazione di eccezionale emergenza legata all’ondata di maltempo che colpito il territorio comunale con nevicate di notevolissima intensità;

  • che i copiosi accumuli di neve hanno determinato situazioni emergenziali con pericoli per la salvaguardia della pubblica incolumità della popolazione, creando notevoli disagi alla circolazione stradale;

  • tale grave situazione ha reso necessario l’adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili per ripristinare la percorribilità delle strade, e mitigare i disagi alla popolazione coinvolta;

  • il comune si è attivato per lo sgombero neve anche con i mezzi aggiuntivi per provvedere alla pulizia di numerosi tratti stradali e salvaguardare la pubblica incolumità;

  • allo stato attuale, per fare fronte a tali emergenze e realizzare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate occorrono provvedimenti emergenziali;

  • continuano a pervenire ulteriori richieste e segnalazioni e richieste di aiuto e sono in corso indagini conoscitive più dettagliate da parte del Comune, per verificare l’estensione e la gravità dei danni subiti;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l’intervento di mezzi meccanici e a proprie spese a far effettuare manualmente il servizio di pulizia e sgombero dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;

Considerato invece che tale servizio non può essere garantito con puntualità sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili;

Considerato inoltre che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente  dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Visti:

  • Il regolamento comunale di Polizia urbana;

  • L’art. 54 del D.lgs. 267/2000

ORDINA 

Ai proprietari, agli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, sgombero della neve, la rottura del ghiaccio e lo spargimenti di materiale antisdrucciolo, evitando di versare acqua che possa con il freddo creare lastre di ghiaccio;

A chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede da pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul l’esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie;

La neve rimossa dai cortili ed altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa o accumulata su strade o suolo pubblico;

Al fine di agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate, le autovetture parcheggiate a filo marciapiede, e in ogni caso su pubbliche vie, devono essere rimosse e parcheggiate altrove, preferibilmente all’interno della proprietà, fino a quando il servizio sgombero neve non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualsiasi scopo sono destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazze od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in generale da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione al Servizio di Polizia Locale.

I canali di gronda ed i tubi in discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero neve da suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature alla raccolta dei rifiuti.

L’inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da euro 25,00 ad euro 150,00). Agli agenti di Polizia Locale ed ai Carabinieri è demandato di far osservare la presente ordinanza.

 

 

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