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Pubblicare foto su facebook senza l' autorizzazione del titolare è reato

Redazione
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Si legge su laleggepertutti.it
Condividere contenuti, come fotografie e video, via Facebook è una delle cose che si fa più spesso. Condivisione che spesso avviene per lo più senza l’autorizzazione del titolare dei diritti. In questi casi è molto facile sconfinare nel penale
L’errore che si commette spesso è quello di ritenere che il consenso a farsi fotografare contenga anche il permesso alla pubblicazione del relativo scatto. Nulla di più falso. Si può autorizzare una persona a scattare la foto, ma non è detto che ciò implichi anche assenso a farla apparire pubblicamente su Facebook.
Ognuno di noi dovrebbe sempre chiedere l’autorizzazione prima di postare l’immagine di qualcuno sul proprio profilo social.
Ergo, chi pubblica sul proprio o sull’altrui profilo Facebook la foto di un soggetto senza averne prima l’autorizzazione commette un reato. E la legge sulla privacy punisce con la reclusione fino a due anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet.
E non serve che la pubblicazione arrechi danno alla vittima rappresentata. Basta che provochi semplicemente fastidio o turbamento, per far scattare il penale.
Questo si applica a tutti i casi di diffusione non autorizzata di fotografie o video a mezzo WhatsApp, Snapchat, Facebook o Youtube. I social sono terreno fertile per questo tipo di reati, complice anche l’assenza di cultura giuridica a riguardo.
Se poi le immagini hanno natura intima (che si tratti di nudo o di compimento dell’atto sessuale), scatta il reato più grave di stalking. Così si è pronunciata di recente la Cassazione.
E se siamo noi le vittime, come comportarci? Dobbiamo innanzitutto diffidare il responsabile con una raccomandata a.r,(niente messaggio o mail). Dopodiché denunciare l’accaduto alla Polizia postale o ai Carabinieri. In alternativa potremo recarci alla procura della Repubblica e depositare la querela anche accompagnati da un avvocato. Questo per quanto riguarda l’applicazione della sanzione penale
Per chiedere invece il risarcimento del danno è necessario agire in via civile. Sempre in via civile è possibile ottenere dal tribunale un provvedimento di urgenza che ordini al responsabile la cancellazione della foto.
Ultima precisazione importante: la richiesta di cancellazione può anche essere retroattiva, cioè arrivare dopo un primo consenso. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine è tenuto a cancellarla. Un caso paradigmatico è quello della coppia che si separa: dopo la cancellazione del matrimonio l’uno dei due può chiedere la rimozione dal profilo dell’ex di tutte le foto scattate insieme e di quelle del matrimonio.
È esclusa, invece, la responsabilità di Google o di Facebook a cui è inutile chiedere il risarcimento del danno.
La responsabilità ricade quindi sempre sull’utente che pubblica la foto su Facebook o su qualsiasi altro sito internet. Solo a questi spetta l’obbligo di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare on line una fotografia o un video che lo riguardi.

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