Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto per domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56,57 e 29 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli art. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari” approvata dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana – Serie generale n. 240 del 12 ottobre 2019?”
Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo, dalle 7 alle ore 23 e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.
Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum, ai sensi della vigente normativa elettorale, decorrono i termini i seguenti adempimenti:
A) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari- cioè dal 29 gennaio 2020, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 28 gennaio 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
B) TERMINI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA
Per il referendum questione, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1 comma 3 e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando l’apposito modello, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, reperibile dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare.