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Coronavirus, tre ordinanze del presidente Toma: farmaci e trasporti di generi di prima necessità ed extraurbani

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Il presidente della Regione Donato Toma ha firmato tre ordinanze per la limitazione della diffusione  del Coronavirus.
 
LA PRIMA RIGUARDA I TRASPORTI LOCALI
 
Che seguiranno una contrazione. 
Articolo 1
1. É prevista la programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta in misura non
inferiore al 50%.
2. Sono parimenti ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende
titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive:
a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30,
13.00-16,00 e 18:00-20,00;
b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;
c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una
coppia di corse per ciascun Comune della Regione. 
3. È fatto obbligo a ciascuna azienda di cui ai precedenti commi 1 e 2 di trasmettere, entro 48 ore dalla
pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di
esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.
4. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’approvazione con proprio atto della programmazione
rimodulata in attuazione dei precedenti commi.
5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui
attuazione provvederanno gli enti locali competenti.
Art. 2
1. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le
idonee misure organizzative necessarie ad assicurare la bigliettazione all’esterno degli autobus.
2. È demandato al Dipartimento IV ulteriori misure precauzionali, in aggiunta a quelle già impartite con le
note n. 40217/2020, n. 40711/2020, n. 38033/2020, nei confronti delle aziende che gestiscono il servizio di
trasporto pubblico locale extraurbano, ritenute opportune per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
Art.3
1. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale
della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio regionale di
 Protezione Civile, all’ASREM, agli Ordini dei medici e agli Ordini dei farmacisti delle provincie di
Campobasso e di Isernia.
2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
3.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
 
FARMACI
 
Il medico, allorquando prescriva farmaci a persone con disabilità che presentino condizione di
fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a maggiore rischio epidemico, su richiesta
dell’interessato procede direttamente all’invio della ricetta in via telematica alla farmacia indicata dal
paziente.
 
2. La farmacia è autorizzata a consegnare i farmaci prescritti con le modalità di cui al precedente comma a soggetti diversi dall’interessato, muniti di delega rilasciata da quest’ultimo conforme al
modello di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, previo accertamento dell’identità del delegato.
 
3. Il soggetto delegato dovrà sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna dei farmaci inserita in calce all’atto di delega e consegnare la stessa alla farmacia che provvederà alla sua conservazione.
 
Art. 2
 
1. Il medico, ove per qualsiasi ragione non possa provvedere alla trasmissione in via telematica della ricetta di cui all’art. 1, comma 1, è autorizzato a consegnare la stessa a soggetti diversi
dall’interessato, muniti di delega rilasciata da quest’ultimo conforme al modello di cui all’allegato 2
della presente ordinanza, previo accertamento dell’identità del delegato
TRASPORTI DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
Art. 1
1. Fermo restando gli obblighi già scaturiti dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione
Molise n. 3 dell’8 marzo 2020 i soggetti, impegnati nelle attività di trasporto dei beni di prima
necessità di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020, che successivamente alla data di
pubblicazione della presente ordinanza soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso,
Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, sono esentati dagli obblighi di cui alle
lettere b) e c) del suindicato articolo 1 a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza
individuale (mascherina e guanti) sia durante il soggiorno nelle suindicate regioni che durante la
circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi.
2. Al fine di consentire il controllo sulla puntuale ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente
comma 1 le aziende di trasporto comunicano quotidianamente alle Prefetture, entro le ore 20, i
nominativi dei soggetti utilizzati per le attività di trasporto di cui al suindicato comma. 
3. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo delle misure adottate con l’ordinanza del
Presidente della Regione Molise n. 3 dell’8 marzo 2020, ove accertino la violazione da parte dei
soggetti ci cui al comma 1 delle prescrizioni ivi impartite, ne danno immediata comunicazione
all’ASREM con le modalità di cui all’art. 3 della suindicata ordinanza.
4. Nei confronti dei soggetti non contemplati nel precedente comma 1 permangono le prescrizioni
imposte dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell’8 marzo 2020.
 Art. 2
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito
istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa ai
Prefetti, ai Sindaci, all’Asrem.
Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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