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Covid 19 e fase 2, ordinanza di Toma: per chi rientra in Molise 14 giorni di quarantena obbligatoria

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Dopo i timori dell'Asrem e dopo nuovi possibili arrivi dal Nord Italia e dalle zone a più alto rischio di contagio, il presidente della Regione Toma ha emesso una ordinanza che prevede la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi decide di tornare. 
 
 
Ecco cosa prevede l' ordinanza:
Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di
24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel
territorio della regione Molise:
a)     di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi e-
mail coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
b)    di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità
pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c)     di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d)    di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e)     in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla
precedente lettera a).
2.     Ai medesimi obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, al momento del loro rientro nel
territorio regionale del Molise, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza
si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.
3.     Gli individui di cui al comma 1 che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze
di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c)
del medesimo comma a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale
(mascherina e guanti monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata
per motivi diversi da quelli lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichinol’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa.
4.    Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli individui di cui al
comma 2 che ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3.
Art. 2
1.     Ãˆ fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul
territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente,
attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail riportati all’art.1, lettera a), entro le 24 ore
successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, che abbiano usufruito del servizio
di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
2.     Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione
delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.
Art. 3
1.     Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1,
comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata
segnalazione alle seguenti e-mail: coronavirus@asrem.org;
dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
Art. 4
1.     La presente ordinanza entra in vigore alla data del 4 maggio 2020 e ha efficacia fino al 10
maggio 2020.
2.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le
modalità previste dall’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3.     La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme
D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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