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Covid 19, fase 2 ma non nella sanità molisana: Toma blocca le visite ambulatoriali fino al 17 maggio

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Fase 2 ma non per la sanità molisana ambulatoriale. Il presidente della Regione Toma blocca tutto fino al 17 maggio con una nuova ordinanza che farà discutere. Niente visite ambulatoriali nel pubblico e nel privato eccetto quello che prescrive l' ordinanza
 
 
Articolo 1
1.     Sono sospese nell’intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle
strutture pubbliche e private ad eccezione di:
a) ricoveri in regime di urgenza;
b) ricoveri elettivi oncologici;
c) ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNLG 209-2021 di cui
all’intesa Stato regioni 21.02.2019);
d) ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e post-acuta;
e) le seguenti attività ambulatoriali:
1) richieste di esami o visite in classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi);
2) prestazioni onco-ematologiche;
3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese
quelle in ADI;
4) dialitiche;
5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori;
6) terapia del dolore;
7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A;
8) prestazioni dei servizi area salute mentale nell’età adulta e dell’età evolutiva, e quelle dei
SERD;
9) prelievi ambulatoriali con carattere d’urgenza e le prestazioni TAO;
10) le vaccinazioni secondo calendario nazionale vigente;
11) le attività connesse con la donazione di sangue.
Articolo 2
1.     Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti
utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocumento per il paziente.
Articolo 3
1.     La presente ordinanza entra in vigore in data 4 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 17 maggio
2020.
2.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le
modalità di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3.     La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme
D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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