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Ripresa Covid 19, la Confcommercio chiede a Toma chiarimenti sulle recenti ordinanze

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IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA N.31 DEL 17/05/2020 DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE MOLISE, LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI CONFCOMMERCIO MOLISE,
CASARTIGIANI MOLISE, CONFARTIGIANATO MOLISE, UNIONE REGIONALE ARTIGIANI
(U.R.A.) – CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE
(C.L.A.A.I.) E CNA MOLISE (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA) HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI
CHIARIMENTO URGENTE AL PRESIDENTE DONATO TOMA, NONCHÉ
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO DEL MOLISE, AL SC PREVENZIONE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO, AL QUESTORE DI CAMPOBASSO, AL PREFETTO DI
CAMPOBASSO E AL PREFETTO DI ISERNIA.
 
In particolare la RICHIESTA DI CHIARIMENTO URGENTE si rende necessaria
in merito all’interpretazione dell’art. 1 del DPCM del 17 maggio
2020 che ha subordinato la ripresa delle attività dei servizi di
ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle
attività degli stabilimenti balneari, al preventivo accertamento da
parte delle regioni della “compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori” e all’individuazione di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
 
In questo senso l’Ordinanza n.31 del 17/05/2020 afferma che è fatto
onere alle attività medesime di trasmettere alla Direzione Generale
della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi,
sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale si dichiarano,
nelle forme di cui all’art.38 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
s.m.i., in modo analitico, le misure adottate in ottemperanza alle
indicazioni contenute nell’allegato 1 all’ordinanza.
 
LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANO E
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA LETTERA INVIATA ALLE AUTORITÀ
MENZIONATE, nelle more di ulteriori indicazioni in relazione
all’andamento epidemiologico, segnalano che alla data di ieri ad
alcune attività soggette a controllo, è stato precisato che, oltre
all'autocertificazione dell'applicazione delle linee guida di cui
all'Allegato 1, va inviato il DVR (D.gls81/2008), CHIEDONO DI CHIARIRE
URGENTEMENTE SE L’AUTOCERTIFICAZIONE È LIMITATA ALLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO CONTAGIO DA CORONAVIRUS, IN LINEA CON LE INDICAZIONI
DELL’ALLEGATO 1 (COME OBBLIGO A SE STANTE RISPETTO ALLE INDICAZIONI E
AL D.LGS 81/2008), fermo restando per le imprese in cui operano
lavoratori l’adozione integrale del protocollo del 24 Aprile 2020,che
è integrazione al documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008,
cosi come sancito nella stessa premessa “possono costituire un
addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione
dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81”.
 
Tutto ciò in considerazione che l’applicazione delle misure, che
devono recepire gli indirizzi operativi di contrasto alla emergenza
coronavirus, devono essere adottate anche da ditte individuali, molte
delle quali non operano con personale dipendente e che pertanto non sono
obbligate ai sensi del D.lgs 81/2008 alla valutazione dei rischi e alla
conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art
28 del D.lgs 81/2008.
 
Considerato, inoltre, che l’obbligo della valutazione dei rischi per
le attività ove sono presenti Lavoratori, come definiti all’art 2 del
Dlgs 81/08, è comunque previgente e che dunque già costituisce obbligo
e che per le predette aziende con lavoratori, in virtù di quanto
sancito nelle premesse all’allegato 1, le indicazioni in esse
contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di
livello nazionale.
 
Preso atto che, infine, con il protocollo condiviso tra le parti sociali
approvato dal Dpcm del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida
generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto
Superiore di Sanità, le aziende con lavoratori pertanto devono
integrare la propria valutazione dei rischi, in linea con il Protocollo
del 24 aprile 2020, allegato 6 al Dpcm 26 aprile 2020 e valido per le
generalità delle aziende.
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