Il presidente della Regione Molise ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico, il provvedimento riguarda il recepimento delle linee guida per gli sport di contatto, approvate dalle rispettive federazioni.
Link ordinanza n. 43 del 28 agosto 2020: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=84083
Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli sport di contatto sono consentiti nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida per la prevenzione del contagio da COVID 19
approvate dalle rispettive federazioni in data successiva al 7 agosto 2020 a condizione che le
stesse siano state preventivamente trasmesse dagli organismi regionali delle medesime
federazioni alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise e pubblicate sul sito
istituzionale della Regione e che ogni società ospitante l’evento sportivo abbia preventivamente
comunicato alla medesima Direzione il responsabile per l’attuazione delle misure di prevenzione
contenute nelle suindicate linee guida.
2. La Direzione Generale della Salute con proprio atto, avvalendosi del supporto istruttorio del
competente Dipartimento dell’ASREM, può apportare modifiche alle linee guida trasmesse dalle
singole federazioni prima di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
3. Le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 37
dell’8 luglio 2020 continuano ad applicarsi in relazione agli sport di contatto per i quali non risultano
pubblicate sul sito istituzionale della Regione le linee guida di cui al comma 1 o in relazione ad
eventi per i quali non sia stato comunicato il responsabile di cui al medesimo comma.
4. Lo svolgimento degli sport di contatto in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 3
determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, de medesimo
decreto-legge.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino alla cessazione dello stato
di emergenza salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito di periodico monitoraggio della
situazione epidemiologica.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della
Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul
sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.