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Toma incalza Giustini, nuova ordinanza su disposizioni per garantire l'immediata attuazione del piano emergenziale

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Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riguarda gli obblighi a cui il commissario Giustini si deve attenere, per quanto di sua competenza, per rendere funzionante il sistema sanitario regionale.

 

Ecco nei dettagli l' ordinanza: 

 

. È fatto obbligo al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR

molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018

di porre in essere entro due giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria

competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per

pazienti COVID previste nel DCA n. 22 del 26 marzo 2020 e di garantirne l’operatività fino alla completa

attuazione del piano approvato con DCA n. 48 del 14 luglio 2020.

2. È fatto, altresì, obbligo al medesimo Commissario ad acta entro cinque giorni dalla notificazione del

presente provvedimento di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed

opportuno per l’accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti

COVID, previa verifica della disponibilità da parte delle strutture operanti sul territorio regionale, fino a

concorrenza del fabbisogno previsto dal piano approvato con DCA n. 48 del 14 luglio 2020 e di garantirne

l’operatività fino alla completa attuazione di quest’ultimo.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è notificata al Commissario ad acta per l’attuazione

del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, è pubblicata sul sito istituzionale della

Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro il termine di giorni centoventi.

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