Il sindaco di Agnone Daniele Saia ,con ordinanza, proroga fino al 21 marzo le norme restrittive legate alla pandemia da Covid 19 e
O R D I N A:
Fermo restando le prescrizioni previste per la Regione Molise a seguito dei DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021,
1. Fino al 21 marzo 2021 sull’intero territorio comunale è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc.. Resta consentita esclusivamente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del compratore.
2. Fino al 21 marzo 2021 è’ fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali.
3. Restano sospese fino al 21 marzo 2021 tutte le attività mercatali (non alimentare e alimentare) sull’intero territorio di Agnone, nonché qualsiasi attività commerciale in forma ambulante.
4. E’ prorogata al 21 marzo 2021 la chiusura all’uso pubblico della strada Panoramica “Pietro Mennea”.
5. E’ prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone fino al 21 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza.
6. Fino al 21 marzo 2021, per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità.
7. Relativamente a quanto già previsto con precedente Ordinanza n.11 del 5.3.2021 per le attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici e per i luoghi di culto e funzioni religiose, dal 15 marzo 2021 si applicano le disposizioni nazionali e regionali previste per la zona cui il Comune di Agnone appartiene. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta. La presente ordinanza ha efficacia immediata, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Agnone.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza:
- alla Prefettura di Isernia - al Presidente della Giunta Regionale
- all’A.S.Re.M;
- al Comando Polizia Locale;
- al Vescovo della Diocesi di Trivento;
- alla Stazione Carabinieri di Agnone;
- alla Stazione Polizia di Stato di Agnone - all’ Ufficio Commercio;
- alle autorità scolastiche locali e regionali;
- agli organi di stampa. Agnone, 12 marzo 2021