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Camion-Vela sparsi per Isernia

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Laboratorio Nazionale Turismo SEDI DIPARTIMENTO via Bachelet, 2 - 86170 Isernia 00187 Roma (RM) -Via di S. Maria in Via, 12 mobile: +39 393 9992683 Tel. 06-69923306 - Fax 06-69291086 e-mail: ivan.perriera@italiadeivalori.it www.italiadeivalori.it Isernia 20/04/2016 Ivan Perriera Via Bachelet, 2 86170 Isernia

Spett.le Comune di Isernia c.a. Dirigente Polizia Municipale p.i. Commissario Prefettizio Oggetto: Piazza Tedeschi (Tribunale) e Camion-Vela pubblicitari Gentile Dirigente della Polizia Municipale di Isernia, Le scrivo dopo aver segnalato a diversi agenti di Polizia Municipale e Carabinieri sulla continua staticità dei veicoli in oggetto, sottostanti all’art. 54 del CdS, che deturpano, in particolare, l’intera area centrale della nostra città. In particolare perché su tutte le strade principali ci sono veicoli (ora a 4 ruote, ora a 3) posti nei vari angoli più frequentati recando nocumento all’immagine stessa della nostra città, effetti negativi per i turisti che decidono di visitare il capoluogo pentro. Tali veicoli, infatti, dovrebbero effettuare la loro attività (e già questa rasenta in diversi punti l’irregolarità) pubblicitaria stando in continuo movimento e mai in situazione di staticità poiché, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le due circolari 18/02/2008 prot.16076 e 29/07/2008 prot. 62926 con cui le vele pubblicitarie sono state assimilate a impianti pubblicitari abusivi – e come tali ricondotti all’ambito di applicazione sanzionatorio della disposizione appena citata - allorché diventano “statici” e devo ricordare che, in materia di pubblicità sui veicoli, non è previsto in alcun modo il rilascio di autorizzazione per pubblicità in fase statica. Non basta, quindi, il pagamento del ticket per il parcheggio a giustificare questa scorretta esposizione delle attività commerciali che utilizzano questi mezzi. In termini operativi, ciò dovrebbe comportare che se si prende per buona la locazione al pubblicizzato, quando troviamo sulla strada il veicolo collocato da tempo in fase statica dovremmo sanzionare solo il pubblicizzato e non anche il locatario (cioè la ditta che vende anche la pubblicità). Inoltre, a pagare il tributo per la pubblicità, non dovrebbe essere la ditta locatrice, ma il locatario. Fonte: http://forum.enti.it/viewtopic.php?t=77432 Certo di suo immediato intervento, invio distinti saluti Ivan Perriera Responsabile Nazionale Laboratorio Turismo ITALIA DEI VALORI Mobile 393.9992683

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