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Tarsu: gestione e riscossione coattiva diretta

Spunti di riflessione di Albino Iacovone

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Il quadro fattuale pacifico relativo ai ruoli TARSU 2008 e 2009, 2010 e 2011, è il seguente: le utenze de qua risultano regolarmente denunciate e registrate dal Comune sia per il 2008, sia per 2009, sia per il 2010 e sia per il 2011 per gli effetti del meccanismo giuridico proprio della denuncia “ultra attiva”, che si applica alla TARSU ,ai sensi dell’art.70 D. Lgs. 507/93.
La denuncia viene presentata una volta sola e protrae i suoi effetti nel tempo sino a variazione o cessazione dell’utenza.

A far data dal 1/1/2007 al caso di specie si applica Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 163: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione ndr) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In mancanza di un atto di accertamento per infedele o omessa denuncia della TARSU, il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui “il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”, come è nel caso della TARSU con il meccanismo della denuncia “ultrattiva”).
Ne derivano le seguenti elementari e pacifiche conseguenze: nel caso TARSU del 2008, 2009, 2010 e 2011 che è trattazione, l’accertamento è divenuto definitivo sin dagli anni 2008,2009,2010 e 2011 (anni per i quali la tassa è dovuta); perciò il termine della decadenza per la riscossione con titolo esecutivo matura al 31/12/2011( per il 2008); in modo analogo la decadenza per la riscossione con titolo esecutivo per la TARSU del 2009 matura al 31/12/2012, del 2010 maturata al 31/12/2013 e del 2011 maturata al 31/12/2014.

Il titolo esecutivo, come è noto, è rappresentato dalla cartella di pagamento (nel caso di affidamento al concessionario) o dall’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010 (in caso di riscossione diretta come quello in specie).
Orbene, il dato fattuale, pacifico , così come correttamente accertato dalla Sentenza della CTP Isernia n.174 del 17/09/2014 “” Devesi premettere che,effettivamente,gli impugnati provvedimenti si presenta illegittimo e vano, perciò annullati. In particolare,la censura della ricorrente relativa alla decadenza risulta pregiudizievole ed assorbente rispetto alle altre. E trattasi di censura fondata, perché nessun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente/contribuente entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo( ossia, rispettivamente entro il 31/12/2011 ed il 31/12/2012)””, è che, nessun titolo esecutivo per la riscossione dei detti tributi è stato notificato ai contribuenti, né per la TARSU 2008 ,né per la TARSU 2009, né per la TARSU 2010, né per la TARSU 2011 !
Insomma non si comprende su quali basi giuridiche il Comune continui a pretendere tributi ormai divenuti inesigibili per intervenuta decadenza già da 3 anni e 5 mesi (TARSU 2008) , 2 anni e 5 mesi (TARSU 2009), 1 anno e 5 mesi(TARSU 2010)e mesi 5 (TARSU 2011) per i quali, comunque, a tutt’oggi non viene ancora notificato il titolo esecutivo (!!!).
Infatti, a tutt’oggi, sono pervenuti solo avvisi che non costituiscono titolo esecutivo, peraltro anch’essi sono stati comunque comunicati ben oltre i termini di decadenza suddetti.

In merito si precisa che tali avvisi, con riferimento alla TARSU, costituiscono atti atipici, cioè non codificati e previsti dall’ordinamento.
Essi sono frutto di una mera invenzione del Comune:” avvisi di accertamento”, “avvisi di accertamento per omessa riscossione”…”avviso di rettifica di accertamento per omessa riscossione” e via dicendo.
Infatti, la disciplina della TARSU prevede solo l’accertamento per omessa o infedele denuncia, non quello per “omesso versamento”, in quanto non si tratta di tributo soggetto al meccanismo dell’autoliquidazione.
Ne deriva che i suddetti atti atipici possono anche non essere impugnati, in quanto, a prescindere dalla errata e fantasiosa qualificazione giuridica che ne da l’ente, altro non sono che “avvisi bonari” non inidonei ad eliminare la condizione di decadenza, atteso che essi non sono obbligatori né previsti dalla normativa con tale valenza, per gli effetti del combinato disposto dell’art.2966 c.c. e dell’art.52 comma 6 del D. Lgs. 15-12-2007, come confermato anche dalla giurisprudenza (v. ad esempio per tutti la Cassazione 17-3-2005 n.5798).

Ciò detto, il Comune , fa una errata, per non dire arbitraria e bizzarra “interpretazione” dell’art.1 commi 161 e 163 della L.296/2006 : il Comune, prima si auto attribuisce il termine di sei anni dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento, per accertare “l’omesso versamento della TARSU”; poi, si prende altri tre anni per procedere con il titolo esecutivo e per finire al 31/12/2018 e così via!
Si precisa, infine, che la TARSU, non essendo soggetta ad autoliquidazione come l’IVA, l’IRPEF ecc., bensì alla denuncia ultra attiva, “l’accertamento per omesso versamento” non esiste se non come atto atipico, che, comunque, si qualificherebbe come “avviso bonario” che precede per prassi l’eventuale titolo esecutivo di cui all’ art.1,comma 163, l.296/2006.

Il Comune pare che si inventi dal nulla una sorta di “legge comunale”,valida per quel territorio!
In sostanza: con tale espediente si cerca solo di aggirare l’intervenuta decadenza triennale, allungandola incredibilmente a nove anni !
Ora posso anche capire, senza giustificare il comportamento, ogni tentativo di eludere responsabilità erariali, però non si possono scaricare sui contribuenti, di pagare in unica soluzione più anni, onde “riparare” ai ritardi derivanti solo dall’ inefficienza del Comune.
Naturalmente ogni contribuente , in conseguenza di quanto sopra esposto e della posizione individuale rivestita , può comportarsi come meglio crede.

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