Il comune di Agnone ha avviato la procedura per l'affidamento dei locali piano terra di Palazzo Bonanni, dove fino a pochi mesi fa esisteva una attività di ristorazione. Il comune ne ha riavuto il possesso e pertanto si è attivato per un nuovo affidamento per la realizzazione e gestione di Pubblico Esercizio di Ristorazione. Alla delibera è allegato il capitolato di oneri. Tra gli "oneri" l'ammontare dell'affitto mensile e gli anni di affidamento. (Leggere delibera allegata). A tal proposito, il paese è piccolo, insistenti voci e da più parti, ventilano l'ipotesi che alcune attività di ristorazione forestiere sarebbero interessate a partecipare alla nuova gara per l'affidamento. Interessante notizia questa, apprendere che attività imprenditoriali italiane e estere sono attirate dalla bellezza del nostro territorio, disposte ad investire ad Agnone, fa ben sperare per un rilancio dell'economia e contro il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 12:30, presso la residenza Municipale in Via G. Verdi n. 9 si è riunita, su invito, la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.: Presenti Assenti 1)- MARCOVECCHIO Lorenzo - Sindaco - X 2)- MARCOVECCHIO Linda Rosa – Vice Sindaco - X 3)- SCAMPAMORTE Carmine Antonio X 4)- AMICARELLI Edmondo X 5)- MELLONI Annalisa X - TOTALI - 4 1 Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Miraldi Maria Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.Marcovecchio Lorenzo - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO - che con delibera di Giunta Comunale nr.172 in data 29.11.2011, come rettificata con delibera di Giunta Comunale nr.4 dell’11.1.2012: • Si disponeva per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione di Pubblico Esercizio di Ristorazione in Piazza Plebiscito nei locali di Palazzo Bonanni per anni 9; • Si fissava in €.700,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, il canone mensile posto a base d’asta dovuto al Comune per tale concessione, con riduzione del 50% per il 1° anno e del 20% per il 2° anno, per incoraggiare la fase di avviamento dell’attività; • Si indiceva asta pubblica per l’aggiudicazione della concessione di che trattasi per il periodo di anni 9, da tenersi con le modalità di cui all’art.73 –lett.c- e art.76 del R.D. 23.5.1924, nr.827; - che con la citata deliberazione di Giunta Comunale nr.4/2012 veniva riapprovato il Capitolato Speciale d’Oneri; - che con Determina Dirigenziale nr.32 del 10.2.2012 si approvava il verbale di asta pubblica tenutasi in data 3.2.2012 affidando la concessione di che trattasi per anni 9 alla ditta BUCCI Pino di Agnone, aggiudicataria della gara con l’aumento offerto del 14,29% sul canone mensile netto dovuto al Comune di €.700,00 posto a base d’asta, secondo le condizioni di cui al citato Capitolato Speciale d’Oneri; - che con Contratto Rep.nr.880 del 30.6.2012, registrato a Isernia il 19.7.2012 al nr.195 –Serie 1- , veniva formalizzato l’affidamento alla suddetta ditta aggiudicataria dell’appalto di che trattasi per anni nove dal 30.6.2012 alle condizioni e modalità tutte di cui al Capitolato Speciale d’Oneri approvato con la citata delibera di Giunta comunale nr.4 dell’11.1.2012; - che con delibera di Giunta Comunale nr.193 del 21.12.2017, a fronte di inadempienze contrattuali da parte della ditta concessionaria, si stabiliva di avviare le procedure per il rilascio da parte della stessa dei locali del Palazzo Bonanni oggetto della realizzazione e gestione di pubblico esercizio di ristorazione con risoluzione del relativo contratto Rep.nr.880 del 30.6.2012; - che il giorno 8.3.2018, giusto verbale sottoscritto dalla ditta concessionaria, dal Coordinatore della Polizia Municipale e dal Responsabile del Settore Tecnico comunale, venivano riconsegnate al Comune di Agnone le chiavi dei locali di che trattasi;
DATO ATTO che a seguito della suddetta riconsegna i locali sono rientrati nella piena disponibilità del Comune di Agnone; CONSIDERATO che un servizio di ristoro nei locali a pianterreno di Palazzo Bonanni, che affacciano sulla piazza più importante del Centro storico (quella del Plebiscito), resta di sicuro supporto e serve ad arricchire – sia pure sul versante enogastronomico – l’itinerario culturale che interessa l’area del Centro Storico di Agnone e va a valorizzare la parte più antica della cittadina;
VISTO che l’Amministrazione Comunale in tale ottica intende riproporre la realizzazione nei locali suddetti di un Pubblico Esercizio di Ristorazione con relativa gestione dello stesso;
CONSIDERATO che occorre porre in essere gli atti necessari per addivenire all’affidamento della realizzazione del Pubblico Esercizio di ristorazione di che trattasi e della gestione dello stesso presso la predetta struttura; ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di servizio;
VISTO l’art.48 del Decreto Legislativo nr.267 del 18.8.2000 e l’art.30 dello Statuto Comunale; 3 all’UNANIMITA’ di voti espressi ai sensi di legge;
D E L I B E R A 1)-Di PRENDERE ATTO dell’avvenuta riacquisizione da parte del Comune della piena disponibilità dei locali in Piazza Plebiscito del Palazzo Bonanni già concessi con Contratto Rep.nr.880 del 30.6.2012, giusta verbale di riconsegna chiavi dell’8.32018
. 2)-Di AVVIARE le procedure per l’espletamento di nuova gara per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione di Pubblico Esercizio di Ristorazione in Piazza Plebiscito nei locali del Palazzo Bonanni per anni 9 (nove), previa acquisizione di valido Certificato di Agibilità dei locali interessati.
3)-Di APPROVARE il Capitolato Speciale d’Oneri per l’affidamento di che trattasi che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4)-Di STABILIRE il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla gara: a) Inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la P.A.; b) Inesistenza di alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Agnone; c) Regolarità con gli oneri assicurativi e previdenziali e con le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (per i soggetti già sottoposti a tali obblighi) d) Assunzione dell’impegno ad ottenere le qualificazioni professionali per l’attività che si andrà ad intraprendere.
5)-Di FISSARE il canone mensile dovuto al Comune per tale concessione posto a base di gara e soggetto ad aumento in €.600,00 (seicento/00) IVA esclusa, con riduzione del 50% per il 1° anno e del 20% per il 2° anno, per incoraggiare la fase di avviamento dell’attività
. 6)-Di DARE MANDATO al Responsabile del 1° Settore, che con la presente viene individuato quale Responsabile del Procedimento, per l’indizione di asta pubblica per l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione della realizzazione e gestione di Pubblico Esercizio di Ristorazione in Piazza Plebiscito nei locali del Palazzo Bonanni da tenersi con le modalità di cui all’art.73 –lett.C- ed all’art.76 del R.D. 23.5.1924, nr.827.
7)-Di DICHIARARE con separata e successiva votazione unanime, stante l’urgenza di adottare i provvedimenti consequenziali, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134 –4° comma- del Decreto Legislativo nr.267 del 18.8.2000.
°°°°° PARERI RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL DECRETO LEG.VO 18.8.2000, NR.267 Parere positivo in ordine alla sola regolarità tecnica per quanto di competenza del Settore Affari Generali. Agnone, 24 maggio 2018 IL RESPONSABILE del 1° SETTORE f.to Dr.ssa Emilia MARCOVECCHIO Parere positivo in ordine alla sola regolarità contabile. Agnone, 24 maggio 2018 IL RESPONSABILE del 2° SETTORE f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 4 C I T T A’ d i A G N O N E (Provincia di Isernia) ---ooOoo---
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI RISTORAZIONE IN PIAZZA PLEBISCITO NEI LOCALI DEL PALAZZO BONANNI ***** ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto la realizzazione e gestione di Pubblico Esercizio di Ristorazione in Piazza Plebiscito nei locali del “Palazzo Bonanni” e dovrà comprendere la manutenzione ordinaria e pulizia giornaliera interna ed esterna di tutti i locali assegnati
. ART.2 LOCALI I locali oggetto del presente Capitolato sono indicati nell’allegata planimetria del Piano Seminterrato - relativa al Palazzo Bonanni con ingresso su Piazza Plebiscito.
ART.3 CARATTERE DEI SERVIZI Tutti i servizi oggetti dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. Per la realizzazione del “Pubblico Esercizio di Ristorazione” l’appaltatore dovrà: a) Arredare a proprie cura e spese i locali affidati con stile confacente alle caratteristiche dell’area circostante ed approvato dall’Amministrazione Comunale, su parere del Settore Tecnico del Comune di Agnone; b) Fornire e porre in opera a proprie cura e spese quanto occorrente per rendere i locali idonei allo svolgimento dell’attività di pubblico esercizio di ristorazione. Il prestatore del servizio potrà impiegare l’area esclusivamente per le finalità per cui è stata realizzata e consistenti in: a) Gestione presso i locali di cui all’art.2 di pubblico esercizio di Tipo “A” (esercizi di ristorazione) di cui all’art.5 della legge nr.287 del 25.8.1991; b) Ulteriori attività compatibili e comunque connesse alla gestione della struttura dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del disposizioni vigenti. L’utile di gestione è di esclusiva competenza del gestore che, parimenti, risponde in proprio ed in via esclusiva delle eventuali perdite senza possibilità di alcuna rivalsa a tale titolo nei confronti del Comune
. ART.4 DURATA DELL’APPALTO La durata dell’appalto è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per cui alla scadenza si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. E’ consentito il rinnovo espresso del contratto e per un periodo non superiore alla durata dell’appalto nel caso in cui l’Ente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di 5 pubblico interesse, ritenga di assicurare il servizio allo stesso appaltatore, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, sempre che il prestatore esprima il suo assenso. Alla scadenza del contratto, gli immobili e gli impianti dovranno essere restituiti al Comune nel perfetto stato attuale, salvo l’usura dovuta al normale uso da parte dell’utenza pubblica degli impianti che non sia eliminabile con la manutenzione ordinaria posta a carico dell’appaltatore. Alla scadenza del contratto dovranno, inoltre, essere consegnate gratuitamente al Comune tutte le opere di miglioria e qualsiasi altro manufatto eventualmente realizzati dal concessionario in forza del presente appalto e durante la concessione medesima, mentre avrà diritto di riprendersi le attrezzature ed i mobili di sua proprietà.
ART.5 CESSIONE E SUBAPPALTO E’ vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione. Nel caso in cui l’appaltatore affidi anche solo in parte del servizio in subappalto l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto
ART.6 CANONE D’APPALTO E PAGAMENTI Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto l’appaltatore corrisponderà al Comune l’importo risultante dall’asta pubblica, oltre oneri fiscali, in rate mensili anticipate. Al fine di incoraggiare la fase di avviamento dell’attività, per il 1° anno di gestione il suddetto importo sarà ridotto del 50%, mentre per il 2° anno lo stesso importo sarà ridotto del 20%. Il suddetto canone va aggiornato, a partire dall’anno successivo a quello di stipula del contratto di affidamento, secondo gli aumenti previsti dal’ISTAT. In caso di ritardato pagamento l’appaltatore avrà l’obbligo di corrispondere l’interesse legale per ritardato pagamento delle rate scadute.
ART.7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario ha l’obbligo di tenere in buono stato di conservazione con manutenzione ordinaria e straordinaria gli immobili concessi per tutta la durata della concessione, nonché con igiene e decoro mediante pulizia giornaliera interna ed esterna degli immobili stessi. L’edificio, le opere e le attrezzature dovranno essere tenute in perfetto stato di funzionamento a totale cura e spese del concessionario. L’esecuzione di eventuali opere e modifiche, da effettuarsi a cura e spese della ditta concessionaria, dovranno essere autorizzate preventivamente dall’Amministrazione comunale, su parere del Settore Tecnico del Comune di Agnone, nei modi previsti dalle norme vigenti nel tempo. Il concessionario deve attivarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune di Agnone per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive per l’esercizio dell’attività di ristorazione, nonché di tutti gli altri adempimenti inerenti e conseguenti connessi allo svolgimento della stessa attività, ivi compresa la realizzazione a proprie cura e spese delle eventuali opere di miglioramento richieste dalle competenti autorità sanitarie e amministrative per il rilascio dei loro necessari pareri. Restano a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti esistenti e/o realizzati nonché quelle relative ai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, utenze telefoniche, reti wi-fi ecc., limitatamente a quelle relative ai locali dati in concessione, anche parziale, per il “Pubblico Esercizio di Ristorazione”. 6 Sono inoltre a carico del concessionario ogni altra tassa o tributo dovuto per l’esercizio di che trattasi.
ART.8 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
ART.9 PENALITA’ In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali l’Amministrazione comunale applicherà una penale graduata in base alla gravità delle inosservanze da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.1.000,00. L’infrazione dovrà essere contestata per iscritto entro 10 giorni dal fatto cui si riferisce. Al concessionario è concesso un termine di 10 giorni per controdedurre. Trascorso tale termine e ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da cause di forza maggiore, sarà applicata la penale stabilita. L’applicazione della penale non solleva la ditta dall’obbligo di eliminare subito gli inconvenienti relativi.
.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, per le seguenti motivazioni: - qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati dal concessionario per l’espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’amministrazione; - per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse; - per gravi irregolarità e negligenze in genere da parte del concessionario; - per violazione degli obblighi previsti dal contratto; - per danni alla proprietà; - per violazione del diritto di sub-locazione; - per accertata morosità di nr.3 rate consecutive o di nr.5 rate totali nel pagamento del canone stabilito. Sono fatti salvi, nel caso di risoluzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il riconoscimento delle migliorie apportate come previsto dalla legge e, negli altri casi di risoluzione, il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Comune. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART.11 CAUZIONE DEFINITIVA La cauzione che il prestatore dovrà versare all’atto della stipula del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, è stabilita nella misura dell’intero importo contrattuale. L’amministrazione inoltre avrà diritto di valersi sulla suddetta cauzione definitiva fino a concorrenza della stessa relativamente alle somme dovute dal concessionario in forza del presente capitolato. 7 Tale cauzione definitiva dovrà essere costituita in polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART.12 CONTROVERSIE Per tutte le controversie eventualmente insorgenti tra il Comune ed il concessionario durante l’appalto, come al suo termine quale che sia la loro natura, nel caso non si possano risolvere con l’accordo diretto tra i contraenti, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente.
ART.13 SPESE DI CONTRATTO Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenziali, compresa la registrazione nonché ogni altra imposta o tassa sono a carico della ditta appaltatrice.
ART.14 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di legge nonché quelle regolamentari dell’Ente in vigore nella materia.