Coronavirus, linea dura di Toma: non si entra e non si esce da Riccia e Montenero di Bisaccia

Viviana Pizzi
18/03/2020
Attualità
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Il presidente della Regione Donato Toma, in due distinte ordinanze segue la linea del suo collega campano Vincenzo De Luca. 

 
E considerati i casi di Montenero di Bisaccia e di Riccia che potrebbero sviluppare focolai ha messo i due comuni in quarantena. 
 
Dai due comuni non si entra e non si esce. Ecco con quali modalità.
 
MONTENERO DI BISACCIA 
 
 Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, in aggiunta alle misure adottare con ordinanze del Presidente
della Regione Molise n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo
2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020, confermate con il presente atto e da
intendersi qui formalmente ed integralmente richiamate, a decorrere dal giorno 18 marzo
2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al Comune di Montenero di Bisaccia, sono
adottate le seguenti, ulteriori misure:
a)      divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi
presenti;
b)      divieto di accesso nel territorio comunale;
c)       sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità.
2.       È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da
parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e
nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite
sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione individuale.
3.       È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Art. 2
1.       La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della
Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID  2019 convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
2.       La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Montenero di
Bisaccia, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.       La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.       Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
RICCIA 
 
Art. 1
1.       Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, in aggiunta alle misure adottare con ordinanze del Presidente della
Regione Molise n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 6 del
14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020, confermate con il presente atto e da intendersi qui
formalmente ed integralmente richiamate, a decorrere dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile
2020, con riferimento al Comune di Riccia, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
a)      divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b)      divieto di accesso nel territorio comunale;
c)       sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità.
2.       È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte
degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle
attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle
strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3.       È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Art. 2
1.       La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della Salute, ai
sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge
5 marzo 2020, n. 13.
2.       La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Riccia, al Prefetto di
Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.       La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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