Covid 19, Agnone come gli altri comuni da zona rossa: obbligo di mascherine per chi esce dal Comune e per chi vi transita

04/04/2020
Attualità
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Dopo la situazione della casa di riposo di Agnone dove si sono venuti a trovare 23 casj positivi la Regione ha esteso l' obbligo di mascherine come recita la seguente ordinanza 
 
 
1.     In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione
del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, con
riferimento al territorio del Comune di Agnone, è fatto obbligo:
a)     alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea
mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano
legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22
marzo 2020;
b)    alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel
suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro
permanenza sul medesimo territorio comunale.  
Art. 2
1.     La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito
dell’effettuazione dei tamponi da parte dell’ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo
“Tavola Osca”, ubicata nel Comune di Agnone.
2.     Sono demandate all’ASreM:
a.     l’individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di
residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
b.    la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o
domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.
Art. 3
1.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino
ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
2.     La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Sindaco del Comune di
Agnone, al Prefetto di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche
valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3.     La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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