FP CISL: Le autombulanze aziendali non rispettano la normativa vigente

11/01/2021
Attualità
Condividi su:

Sono i delegati Cisl del San Francesco Caracciolo di Agnone Bruno Delli Quadri e Ia Segretaria Generale Aggiunta Il Referente Sanità Pubblica Anna VALVONA che in un documento molto articolato denunciano la situazione di grossa criticità che investe  i mezzi di soccorso, le autoambulanze, e nelle loro dichiarazioni affermano il  non rispetto della normativa vigente da parte dell'azienda sanitaria

Di seguito le loro dichiarazioni:

 

"Con la presente la Cisl FP raccogliendo le istanze dei propri iscritti evidenzia le criticità riguardanti i mezzi di soccorso (autoambulanze) in dotazione al personale tecnico AUTISTA aziendale ed utilizzato anche da personale medico e paramedico.

Il parco automezzi dell’azienda e quantomeno obsoleto ed in alcuni casi forse storico. Pertanto, Visto: il decreto ministeriale n.553 del 17/12/1987 ( G.U. n.13 del 18 Gennaio 1988) nella normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze recita: Classificazione delle autoambulanze

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze: tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza; tipo B: Abruzzo Molise - Pescara con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza;

3. Ai sensi dell'articolo 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per le loro necessità, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli altri casi.

Visto: Il comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica del 27 Marzo 1992 (G.U. n. 126 del 30 Maggio 1992) al Ministero dei Trasporti “ introduzione dei limiti di impiego delle autoambulanze nelle attività di soccorso avanzato e di primo soccorso rispettivamente definiti in 5 anni o 150.000 Km (tipo A) e 7 anni o 300.000 KM (tipo B) I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati alla categoria immediatamente inferiore”. - Oltre alle su citate norme le autoambulanze sono chiamate a rispettare la normativa Europea di sicurezza PrEN 1789 “ Normativa sui veicoli medicali e loro equipaggiamenti-Autoambulanze”.

Per quanto premesso questa organizzazione sindacale, riservandosi di investire le autorità preposte, invita per quanto di competenza a procedere celermente con i provvedimenti del caso per una rapida soluzione dell’increscioso problema al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e soprattutto dei pazienti che sono costretti loro malgrado a viaggiare con autoambulanze che non rispettano le normative vigenti."

Il Segretario Generale Aggiunto Il Referente Sanità Pubblica (Anna VALVONA) (Bruno DELLI QUADRI)

Leggi altre notizie su Alto Molise
Condividi su: