In data 10 febbraio il sindaco di Agnone Daniele Saia ha emesso una ordinanza che disciplina la circolazione stradale e in particolare il parcheggio a pagamento, con la riserva alle sole autovetture
Ecco l'ordinanza:
IL SINDACO
Visti i vari provvedimenti che hanno disciplinato nel tempo la sosta a pagamento lungo le strade del centro abitato con una maggiore intensity di traffico dovuta principalmente all'alta concentrazione di residenti e alla presenza di attivita commerciali e no;
Vista in particolare l'Ordinanza nr. 22/2019 con la quale si e anche stabilito di riservare, in alcuni tratti, gli stalli di sosta a pagamento alle sole autovetture;
Tenuto conto delle indicazioni della Giunta Comunale, in assenza del P.U.T., sulla necessità di estendere la riserva alle sole autovetture in tutte le aree ove e istituito it parcheggio a pagamento, in ragione del fatto che, a causa delle ridotte dimensioni delle strade interessate, tali stalli di sosta non consentono lo stazionamento di veicoli con caratteristiche di ingombro maggiori delle autovetture senza che questo non determini qualche difficolta alla fluidità del traffico, fermo restando la possibilità di sosta temporanea a pagamento per veicoli con maggiori dimensioni di ingombro ad uso delle attivita, per il solo tempo necessario al carico e scarico merci, sempre che non siano disponibili le aree carico e scarico gia esistenti nelle adiacenze;
Ritenuto pertanto, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare adeguatamente la sosta in tutte le aree a pagamento, riservandola alle sole autovetture, fatta eccezione per i veicoli delle attivita commerciali e no, durante le relative operazioni di carco/scarico merci;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267; Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del C.d.S., approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 no 285;
Visto it Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
ORDINA 1) di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) in tutte le aree dove 6 istituito it parcheggio a pagamento: a. i relativi stalli di sosta sono riservati alle sole autovetture (integrazione della segnaletica riguardante it parcheggio a pagamento con la Figura II 136 Art. 125);
b. 6 consentita la sosta, con pagamento ed esposizione del ticket, per i mezzi di altra tipologia (es. furgoni) ad uso delle attivita commerciali e no, per il tempo strettamente necessario a operazioni di carico/scarico mend per le quali non si sia potuto utilizzare uno dei vari stall' a cia predisposti e comunque per non pi6 di mezz'ora. Restano valide le altre prescrizioni previste dalle ordinanze precedentemente emesse in materia, nella parte in cui non siano in contrasto con le disposizioni qui imposte.