Informazioni sull' IMU sui terreni agricoli

Albino Iacovone
07/01/2015
Comunicati Stampa
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IMU SU TERRENI AGRICOLI
Per opportuna di informazione, trascrivo il Decreto cautelare del TAR Lazio :
N. 06651/2014 REG.PROV.CAU.
N. 16229/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 16229 del 2014, proposto da:
Associazione dei Comuni dell'Umbria (Anci Umbria), Associazione dei Comuni
della Liguria (Anci Liguria), Associazione dei Comuni del Veneto (Anci Veneto),
Associazione dei Comuni dell'Abruzzo (Anci Abruzzo), rappresentati e difesi
dall'avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso Aristide Police in
Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto "esezione
dall'imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h)
del decreto legislativo n. 504/92
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente,ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il provvedimento impugnato determina eccezionale e gravebpregiudizio per le seguenti ragioni:
assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione unbterreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al dibsotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decretobministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizionebnon legata all’effettiva natura e posizione del bene); trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in
alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;
tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai nonconosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta; tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione
delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di sospensione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 gennaio 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 22 dicembre 2014.
Il Presidente
Filoreto D'Agostino
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)

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