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Riduzione dei costi della politica, il Corecom va in direzione contraria e istituisce rimborsi e missioni per i componenti

Dal 17 dicembre presidente e altri componenti otterranno i rimborsi viaggio per raggiungere la sede di Campobasso e l'indennità di missione pari a quella dei dirigenti regionali.

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Il popolo chiede a gran voce la riduzione delle spese pubbliche. E’ un cavallo di battaglia delle forze sovraniste e populiste e su questo hanno creato l’odio social di cui è cadono vittime anche i politici che fanno bene.

Figuriamoci poi chi, invece, finisce per alimentare tale clima sociale. E’ il caso del Corecom Molise che, nella seduta del 17 dicembre ha messo a punto il suo nuovo regolamento. Voluto dal presidente Fabio Talucci e dai componenti Angela Catalano e Nicola Lavanga. E’ stato ufficializzato tramite il sito internet dello stesso dopo la delibera scritta.

Si tratta di diciotto articoli tra i quali ci sono alcuni che non solo non riducono i costi della politica ma di fatto li aumentano. Il primo è riferito all’articolo 3 comma 9 del regolamento che recita: previa autorizzazione del presidente del Comitato, per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede regionale del Co. Re. Com al presidente e ai commissari non residenti nel luogo in cui ha sede il Co.Re. Com spetta il rimborso delle spese secondo i regolamenti vigenti.

Ora sappiamo sempre tramite il regolamento all’articolo 10 comma 1  che la sede è fissata nei locali del Consiglio Regionale di Campobasso di Campobasso. Nei quali si deve svolgere almeno una riunione al mese leggendo il comma 3 dello stesso articolo.

Sappiamo anche che il presidente Fabio Talucci proviene da Petacciato e l’avvocata Angela Catalano da Termoli. Nicola Lavanga risulta essere un giovane avvocato di Campobasso quindi, a meno che non decida di cambiare comune di residenza, non dovrebbe ottenere nessun tipo di rimborso. I rimborsi di Talucci e Catalano sono gli stessi previsti da quelli dei presidenti delle commissioni consiliari e sono minimo 12 annuali.

Cosa cambia? Che nella scorsa legislatura non era previsto alcun rimborso chilometrico per i componenti del Co.Re.Com che si dovevano recare alle riunioni.

Eppure anche nel passato Co.Re.Com c’erano due componenti non campobassani che corrispondono al termolese avvocato Giuseppe Mileti e il giornalista di Montenero di Bisaccia Vincenzo Cimino.

Ma non è tutto. L’articolo 7 parla di missioni. E viene fuori che i componenti del Corecom possono recarsi fuori per missioni riferite alla propria funzione. Secondo il comma 3 del regolamento si evince che i commissari possono ricevere una indennità di missione simile a quella dei dirigenti regionali.

Il tutto si rifà alla DGR del 2010 firmata dalla Giunta Iorio bis la quale negli articoli da 7 a 11 stabilisce quanto segue:

Al dipendente inviato in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, debitamente documentate, come di seguito specificate:

1.1. in caso di utilizzo del mezzo pubblico: - il costo del biglietto, ivi compreso quello della prenotazione, ove prevista; - la spesa del taxi, in caso di motivata utilizzazione;

1.2. in caso di utilizzo del mezzo dell’Amministrazione (per il personale addetto alla guida del veicolo): - il costo del pedaggio autostradale; - il costo del parcheggio e della custodia del veicolo;

 1.3. in caso di utilizzazione del mezzo proprio: - il rimborso forfetario chilometrico, calcolato in ragione di 1/5 del prezzo medio di mercato di un litro di benzina super (verde) per ogni chilometro percorso; - il costo del pedaggio autostradale; - il costo del parcheggio e della custodia del veicolo; 2. Per i biglietti e i supplementi non utilizzati per particolari e giustificati motivi, il rimborso deve essere richiesto ai soggetti che hanno emesso il titolo di viaggio a cura del dipendente interessato, cui potrà essere liquidata la sola quota di costo non rimborsata dai soggetti medesimi.

3 Non è in alcun caso ammesso il rimborso al dipendente della spesa direttamente sostenuta per l’acquisto di carburante, fatto salvo il caso in cui il personale con mansioni di autista, addetto alla guida di veicolo dell’Amministrazione, anticipi per conto di quest’ultima la spesa per l’approvvigionamento di carburante in ragione della eccezionale e documentata impossibilità di ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento.

Art. 8 Rimborso delle spese di vitto e di pernottamento 1. Al dipendente inviato in missione, nel rispetto delle norme contenute nei vigenti contratti nazionali di lavoro, compete il rimborso delle seguenti spese di pernottamento e vitto, debitamente documentate: 1.1. per il personale con qualifica dirigenziale: - nessuna spesa, quando la missione è di durata inferiore alle 8 ore complessive; - la spesa di un pasto, quando la missione è di durata compresa fra 8 e 12 ore complessive, nella misura massima di € 30,55; - la spesa di due pasti, quando la missione è compresa fra 12 e 24 ore complessive, per un totale massimo di € 61,10; 1.2. per il personale con qualifica non dirigenziale: - nessuna spesa, quando la missione è di durata inferiore alle 8 ore complessive; - la spesa di un pasto, quando la missione è di durata compresa fra 8 e 12 ore complessive, nella misura massima di € 22,26; - la spesa di due pasti, quando la missione è compresa fra 12 e 24 ore complessive, per un totale massimo di € 44,26; 1.3. per il personale addetto alla guida dei veicoli assegnati agli Amministratori: - il controvalore forfetario, pari alla misura massima della spesa rimborsabile per la consumazione di un pasto (€ 22,26), nelle sole ipotesi in cui motivate circostanze, debitamente attestate dall’Amministratore di riferimento, rendano oggettivamente impossibile al dipendente la fruizione del servizio di ristorazione negli orari ordinari (ore 12,30 – ore 15,00) in ragione dell’espletamento, durante detta fascia oraria, delle mansioni di guida del veicolo. Non è in ogni caso ammesso il rimborso forfetario per più di un pasto al giorno. 2. Al personale inviato in missione con durata superiore alle 12 ore spetta il rimborso delle spese di pernottamento in albergo con categoria non superiore alla quarta (4 stelle), debitamente documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, intestate al diretto interessato. 3. Nel caso non risulti disponibile la camera singola, il rimborso per l’uso della camera doppia è ammesso a condizione che il documento giustificativo contenga il riferimento all’uso singolo. In caso contrario verrà dimezzata la quota del rimborso. 4. Nel caso di necessità di apportare correzioni a errori materiali sui documenti fiscali, le stesse dovranno essere convalidate con timbro e firma dell’emittente, essendo penalmente sanzionabile l’alterazione e la contraffazione dei documenti che fanno prova delle spese sostenute in sede di missione. 5. In caso di smarrimento di documentazione giustificativa della spesa non è consentito procedere al rimborso in base a dichiarazioni rese dall’interessato, eccezion fatta per l’ipotesi di furto per il quale sia stata presentata regolare denuncia. In tal caso il rimborso avverrà in base ad una copia della denuncia stessa, nella quale siano dettagliati gli importi delle spese per le quali si chiede il rimborso.

Art. 9 Utilizzo della carta di credito 1. Il personale regionale inviato in missione dotato di carta di credito aziendale può utilizzare tale strumento per il pagamento delle spese di trasporto, di vitto e di pernottamento sostenute nel corso della trasferta di lavoro. 2. Se non diversamente stabilito dalla specifica disciplina che ne regolamenta l’uso, ogni altra spesa effettuata con la carta di credito, non rientrante nelle casistiche previste dalla presente disciplina, verrà addebitata al dipendente che ha sostenuto la spesa stessa e recuperata per intero sulla prima liquidazione utile delle competenze stipendiali mensili, anche se di importo eccedente il limite del quinto dello stipendio. 3. Il reiterato utilizzo improprio della carta di credito dell’Amministrazione costituisce fattispecie di attivazione di procedimento disciplinare per inosservanza di direttive impartite, in relazione all’intenzionalità del comportamento e al grado di negligenza.

Art. 10 Anticipazione delle spese di missione 1. Esclusivamente in caso di documentata impossibilità di utilizzo della carta di credito, il personale inviato in missione può chiedere all’Economo regionale l’anticipazione di una somma di valore non superiore al 75% della spesa complessiva presunta da sostenere nel corso della missione per il trasporto, il vitto e l’alloggio. 2. Al personale in servizio presso le strutture del Consiglio regionale, l’anticipazione in parola è erogata dall’economo del Consiglio, secondo le procedure interne appositamente definite.

 Art. 11 Indennità di missione 1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 214, 215 e 216 della legge 266/2005, è confermata la soppressione (prevista all’art. 1, comma 213 della medesima legge) dell’indennità di missione (diaria) per le trasferte dei dipendenti regionali sul territorio nazionale, già formalizzata dalla deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2008, n. 146. 2. In applicazione del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, pubblicato il 27 agosto 1998 e successive modificazioni, la misura dell’indennità di missione per le trasferte dei dipendenti regionali all’estero, prevista dalla normativa di settore, è ridotta del 20%

Insomma è stato prodotto un vero e proprio carrozzone politico con spese che graveranno ancora di più sulle tasche dei molisani. Con buona pace di chi vuole il taglio dei costi della politica.

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