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Covid 19, tre ordinanze di Toma sull' obbligo di mascherine per uscire: a Termoli, Montenero e Riccia

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Il presidente della Regione Toma nella giornata di oggi, in vista degli sviluppi epidemiologici ha emesso tre ordinanze che riguardano l' obbligo di indossare le mascherine a chiunque esca nei territori di Riccia, Montenero di Bisaccia e Termoli. Niente per Campobasso nonostante sia la città dove insiste il centro Covid del Cardarelli e dove si registra il maggior numero di casi. 
 
Ecco cosa dicono le singole ordinanze che hanno valore fino al 17 aprile. 
 
MONTENERO DI BISACCIA
 
.     In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione
del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 17 aprile 2020, con
riferimento al territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, è fatto obbligo:
a)     alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea
mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano
legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22
marzo 2020;
b)    alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel
suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro
permanenza sul medesimo territorio comunale.   
Art. 2
1.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino
ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
2.     La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Sindaco del Comune di
Montenero di Bisaccia, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente
provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3.     La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 
TERMOLI 
 
a alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione
del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 17 aprile 2020, con
riferimento al territorio del Comune di Termoli, è fatto obbligo:
a)     alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea
mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano
legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22
marzo 2020;
b)    alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel
suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro
permanenza sul medesimo territorio comunale.   
Art. 2
1.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino
ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
2.     La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Sindaco del Comune di
Termoli, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche
valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3.     La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.
 
RICCIA
 
.     In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione
del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 17 aprile 2020, con
riferimento al territorio del Comune di Riccia, è fatto obbligo:
a)     alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea
mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano
legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22
marzo 2020;
b)    alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel
suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro
permanenza sul medesimo territorio comunale.   
Art. 2
1.     Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino
ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
2.     La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Sindaco del Comune di
Riccia, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche
valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..
3.     La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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