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Nuova ordinanza del sindaco: Agnone passa in zona arancione ma le scuole rimangono chiuse fino al 31 marzo

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Il Molise prosegue il suo cammino verso Pasqua in zona Arancione (eccetto per i giorni 3, 4 e 5 aprile quando tutta l’Italia sarà in fascia Rossa). E’ quello che emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale nel quale si evidenziano pochi cambiamenti nei colori quello della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute di oggi che ha rilevato un Rt nazionale di 1,08, ovvero in discesa rispetto alla settimana scorsa quando era 1,16.

Il sindaco di Agnone Daniele Saia emana la nuova ordinanza, le scuole proseguono nella chiusura fino al 31 Marzo ma revoca tutte misure restrittive assunte con le precedenti Ordinanze Sindacali nr.5 del 19.2.2021 e, da ultimo, nr.16 del 20.3.2021 così che per il territorio comunale vigono tutte le misure e disposizioni previste per lo stesso dalle norme statali e/ regionali che sono o che saranno emanate in materia di Emergenza COVID . Agnone con la nuova ordinanza passa dalla zona rosa a quella arancione

Di seguito tutte le regole a cui bisognerà attenersi in zona arancione.

 Spostamenti:

la mobilità è limitata all’ambito territorialmente comunale.

Consentito spostarsi all’interno del proprio Comune tra le 05.00 e le 22.00 senza necessità di motivare gli spostamenti.

Vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione, salvo motivi di necessità, lavoro e salute che dovranno essere debitamente dichiarati nell’autodichiarazone.

Chi vive in un paese con una popolazione massima di 5.000 abitanti può spostarsi in altri Comuni compresi in un raggio di 30 km di distanza, fatta eccezione per i capoluoghi di provincia che non possono essere raggiunti.

Le ragioni che giustificano tali spostamenti sono: esigenze lavorative, situazioni di necessità ed urgenza, salute, attività motoria, visita a parenti ed amici e raggiungimento della seconda casa

La visita a parenti ed amici è consentita una volta al giorno. Lo spostamento verso un’altra abitazione privata, può avvenire per un massimo di 2 persone, oltre a quelle conviventi nell’abitazione; fatta eccezione per i nuclei familiari che hanno figli minori di 14 anni oppure persone disabili, non autosufficienti conviventi.

Consentito il rientro nella propria abitazione, domicilio e residenza.

Consentito raggiungere la seconda casa anche in un’altra Regione.

Gli spostamenti fuori dalla Regione sono consentiti solo per motivi di lavoro, urgenza, salute e per raggiungere le seconde case

Consentito fare la spesa in altri Comuni contigui al proprio, laddove il proprio territorio sia sprovvisto di punti vendita o le proprie esigenze non possono essere soddisfatte sia a livello di disponibilità che di convenienza economica.

 Attività motoria e sportiva:

Consentite le passeggiate e l’attività sportiva individuale all’aperto nel rispetto delle distanze di sicurezza e degli ausili di protezione delle vie respiratorie laddove la condizione di individualità non possa essere garantita.

 Attività commerciali:

Negozi, parrucchieri, barbieri e centri estetici aperti.

 Attività dei servizi di ristorazione:

ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie aperti solo con asporto e domicilio.

Non é consentita la consumazione sul posto, né all’interno e né nelle adiacenze delle attività.

Solo per le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar ed altri esercizi similari senza cucina) l’asporto é limitatamente consentito fino alle 18.00.

Le restanti tipologie di attività possono svolgere servizio di asporto e domicilio fino alle 22.00

 Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali:

nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali all’interno di mercati e centri commerciali.

Fanno eccezione, e restano invece aperti: farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli, florovivaistici, librerie, edicole e tabacchi.

 

L'ordinanza del sindaco:

O R D I N A 1. E’ ulteriormente prorogata la validità dell’Ordinanza Sindacale nr.6 del 20.2.2021 relativa alla sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone fino al 31 marzo 2021, restando sempre impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione della didattica a distanza.

2. Salvo quanto stabilito al punto 1, a far data dal 29 marzo 2021 decadono tutte le ulteriori misure restrittive assunte con le precedenti Ordinanze Sindacali nr.5 del 19.2.2021 e, da ultimo, nr.16 del 20.3.2021 così che per il territorio comunale vigono tutte le misure e disposizioni previste per lo stesso dalle norme statali e/ regionali che sono o che saranno emanate in materia di Emergenza COVID Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta

. Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: - alla Prefettura di Isernia - al Presidente della Giunta Regionale - all’A.S.Re.M; - al Comando Polizia Locale; - al Vescovo della Diocesi di Trivento; - alla Stazione Carabinieri di Agnone; - alla Stazione Polizia di Stato di Agnone - alla Questura - all’ Ufficio Commercio; - alle autorità scolastiche locali e regionali; - agli organi di stampa. Agnone, 27 marzo 2021

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