Referendum abrogativi ex art 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75, dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio — 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1. Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;
2. Piccole imprese — Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;
3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;
5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana
Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle prime disposizioni in materia, con particolare riferimento a quelle decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.D.P.R. di indizione dei referendum.
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è Fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Si pregano i Responsabili degli Organi di Informazione di voler assicurare la diffusione integrale della presente nota e, laddove possibile, di ripeterla nel corso di più notiziari, atticoli e/o comunicati web, al fine di consentirne la piena conoscenza da parte dei Rappresentanti delle forze politiche.