In Italia, il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).
Il canone è un’imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio radiofonico o televisivo, e per legge deve essere pagato da chiunque detenga uno o più apparecchi, indipendentemente dall’utilizzo o meno degli stessi e dalla scelta delle stazioni radio che si decide di ascoltare o delle emittenti che si decide di guardare (R.D.L. 21 febbraio 1938 n.246).
In Italia esistono due tipi di canone: quello ordinario e quello speciale.
Il canone ordinario è dovuto da chi possiede o detiene l’apparecchio televisivo in ambito familiare, quello speciale è dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare.
Ai sensi della normativa vigente il pagamento del canone può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate. Qualora la scadenza del termine di pagamento del canone cada di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è considerato valido se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6 comma 8, decreto legge 31 maggio 1994 n.330 convertito nella legge 27 luglio 1994 n.473).
Se invece vi siete stufati della tv, potete chiederne il ‘suggellamento’ che consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri(sacchi di iuta), tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.