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Piccoli comuni, sindaci a vita

Nessun limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. E terzo mandato per i sindaci dei municipi da 5.001 a 15.000 abitanti

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Nessun limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. E terzo mandato per i sindaci dei municipi da 5.001 a 15.000 abitanti. Arriva con un decreto legge, atteso sul tavolo del consiglio dei ministri di oggi, il punto di caduta sulle elezioni amministrative su cui la maggioranza sembra aver trovato l'accordo. A giudicare dal testo esaminato ieri nella riunione preparatoria del consiglio dei ministri, alla fine ha prevalso una linea molto più favorevole ai piccoli comuni i cui primi cittadini saranno per sempre liberati dai limiti di mandato. Sembra quindi accantonata la seconda ipotesi di lavoro sul tavolo, ossia quella volta ad ampliare il numero di mandati nei mini-enti senza però abolirlo del tutto, riconoscendo un quarto mandato nei piccoli comuni che già oggi, grazie alla legge Pella (la legge n.35/2022 che prende il nome dal vicepresidente vicario dell'Anci che l'ha promossa) possono contare al massimo su un mandato in più rispetto alla regola generale del limite del doppio mandato. Limite che a questo punto è destinato a restare in vigore solo nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Nessuna novità invece sul sistema di elezione dei sindaci

Sopra i 15.000 abitanti, qualora nessuno dei candidati riesca a superare il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più suffragati. Nel testo esaminato dal preconsiglio non c'è infatti traccia dell'abolizione del ballottaggio (caldeggiata da alcuni partiti della maggioranza) nell'ipotesi in cui il candidato sindaco più votato superi la soglia del 40%. La bozza di decreto legge (a cui ha lavorato il sottosegretario al ministero dell'interno Wanda Ferro e su cui nei mesi scorsi si era registrato anche l'endorsement del sottosegretario al Mef Sandra Savino, si veda ItaliaOggi del 3 novembre 2023) risolve un altro problema elettorale molto frequente e per questo sentito dai piccoli comuni, ossia il caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, limitatamente al 2024, viene previsto, in deroga all'art.71 del Tuel, che siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Oggi invece il quorum di votanti per considerare valida l'elezione è fissato al 50%. Inoltre, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si terrà conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) che non abbiano esercitato il diritto di voto. In questo modo il decreto legge intende agevolare il raggiungimento del quorum, salvaguardando la validità della consultazione elettorale.

Come si ricorderà, il computo degli elettori Aire (di cui le liste elettorali dei piccoli comuni, storicamente soggetti a emigrazione e spopolamento, sono pieni) è stato censurato dal Consiglio di Stato che, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10 del Tuel nella convinzione che ciò potesse determinare una eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, “considerato che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell'ente”.

Con la sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l'eccezione di costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma ha al contempo sottolineato l'opportunità di una rimeditazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato.

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