Con la pubblicazione della circolare da parte dell’Inps diventa operativo l’esonero al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite di 3mila euro annui. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per usufruire del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2024, l’Inps nelle istruzioni operative ha indicato che le lavoratrici assunte a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli e i codici fiscali dei figli. Dopo la comunicazione dei dati dal datore di lavoro all’Inps e i successivi controlli scatterà l’erogazione del bonus. La lavoratrice può anche comunicare direttamente all’Istituto le informazioni con i codici fiscali dei figli.
La decorrenza dell’esonero è dal 1 gennaio 2024, l’importo che arriva a un massimo di 250 euro al mese verrà recuperato. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene convertito a tempo indeterminato, l’esonero viene applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. La riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
Nello specifico, l’esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni. La circolare chiarisce che il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). Non è prevista alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. L’esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. Il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data; è irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.