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Il Consiglio regionale approva la legge che istituisce il Garante per i diritti delle persone anziane

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Campobasso, 11 novembre 2025 - Il Consiglio regionale, presieduto dal Presidente Quintino Pallante, nella seduta di questa mattina ha approvato, con 4 astensioni, la Proposta di legge regionale n. 62, d'iniziativa dei Consiglieri Pallante, Cofelice e Passarelli, concernente: “Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane”. Ha illustrato all’Aula l’iniziativa legislativa il Relatore, Consigliere D’Egidio, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Greco e Salvatore. In particolare, l’articolato prevede l’istituzione del “Garante regionale per i diritti delle persone anziane” al quale è affidato il compito di svolgere la propria attività -a titolo gratuito- a favore delle presone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio regionale. Il Garante opera nell'esercizio delle proprie funzioni di supporto alle istituzioni e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

Nello specifico il Garante opera per: 

a) promuovere l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane; 

b) promuovere e monitorare la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente: alla parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno; alla libertà di scelta e autonomia decisionale; all’assenza di abusi e maltrattamenti; ai diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare; alla partecipazione ed inclusione sociale; alle forme di tutela, anche di tipo risarcitorio; 

c) promuovere forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

 d) promuovere iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;

 e) promuovere presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;

 f) promuovere, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

 g) segnalare agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

 h) inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;

i) promuovere d'intesa con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia. Il Garante, che è nominato ad inizio legislatura dal Consiglio regionale, è chiamato anche a promuove idonee forme di collaborazione con i garanti regionali delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane е partecipa alle relative iniziative.

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